La Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in fattispecie relativa alla realizzazione di una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela, che le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali, in forza dell’art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, sicché, con riguardo a tali siti, trovano applicazione le norme di tutela previste dallo stesso Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario.
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